L’accusa di ‘genocidio’, un’arma nei grandi conflitti geopolitici

Sebbene la Convenzione ONU del 1948 contenga l’impegno a prevenire e punire il crimine di genocidio, questo rischio è stato spesso invocato quando si è trattato di giustificare l’intervento militare.
La Corte internazionale di giustizia (ICJ) dell’Aia non si è pronunciata nel merito né ha accolto la richiesta del Sudafrica di un cessate il fuoco immediato a Gaza, dove l’offensiva israeliana lanciata in seguito agli attentati del 7 ottobre 2023, ha causato oltre 26.000 vittime (secondo il Ministero della Sanità di Gaza, amministrato da Hamas) e ha portato allo spostamento di 1,9 milioni di persone, l’80% degli abitanti dell’enclave.
Ma venerdì 26 gennaio, dichiarandosi competenti a pronunciarsi sulle accuse di atti di genocidio, e poi invitando il governo Netanyahu a “impedire la commissione di tutti gli atti che rientrano nell’ambito” della Convenzione sul genocidio a Gaza, i giudici hanno inflitto un rimprovero senza precedenti nei confronti di Israele.
Anche se il primo ministro israeliano aveva negato in anticipo qualsiasi legittimità al lavoro della Corte internazionale di giustizia, invocando il “diritto fondamentale” di Israele a difendersi, la risposta della corte ha inferto un duro colpo. Questa decisione potrebbe solo mettere in imbarazzo i più stretti alleati di Israele, data la forza simbolica del crimine di genocidio, che risale ai fondamenti stessi del diritto internazionale.
Adottata all’unanimità al Palais de Chaillot a Parigi dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948, la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio è un testo fondamentale del dopoguerra, di importanza paragonabile alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata il giorno successivo nella stessa sede. Nella mente dei firmatari, questi due testi si completavano e si sostenevano a vicenda: il primo affermava il diritto dei gruppi all’esistenza, mentre il secondo fissava i diritti degli individui.
Coniato nel 1944 dall’avvocato americano Raphael Lemkin nel suo libro Axis Rule in Occupied Europe, il termine “genocidio” è definito come atti “commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. Nato in una famiglia ebrea galiziana fuggita dall’Europa dopo l’invasione della Polonia nel 1939, Lemkin era pienamente consapevole dell’orrore dello sterminio della popolazione ebraica europea da parte della Germania nazista e dei suoi alleati.
Precedente armeno
Ma quando si è trattato di definire concettualmente il neologismo di “genocidio”, l’avvocato non aveva in mente solo i 6 milioni di morti dell’Olocausto. In numerose occasioni nel suo libro ribadì l’importanza del precedente armeno (più di 1 milione di persone sterminate dai soldati ottomani nel 1915-1916), e in particolare di un episodio che aveva profondamente colpito l’opinione pubblica: il processo di Berlino del 2-3 giugno 1921, contro Soghomon Tehlirian (1897-1960), giovane sopravvissuto ai massacri che aveva ucciso in mezzo alla strada l’ex Gran Visir ottomano Talaat Pasha, considerato il principale artefice del genocidio.
Difeso brillantemente dai suoi avvocati, che incentrarono il dibattito sull’orrore del crimine commesso nel 1915 e sull’impunità dei carnefici, Tehlirian fu assolto. Nella sua autobiografia, Lemkin scrisse: “Perché un uomo viene punito quando uccide un altro uomo, eppure l’uccisione di un milione di persone è un crimine minore rispetto all’uccisione di un individuo?”
Mezzo secolo dopo, il grande storico Raul Hilberg, autore del monumentale “La distruzione degli ebrei europei”, sosteneva nell’edizione finale del suo capolavoro che il genocidio dei tutsi del Ruanda (800.000 morti dall’aprile al luglio 1994) rientrava in un logica genocida paragonabile all’Olocausto. Nel loro insieme, questi tre crimini di massa (insieme al massacro di Srebrenica del luglio 1995, riconosciuto anch’esso come “genocidio” dalla giustizia internazionale) presentano caratteristiche simili: discriminazione e persecuzione contro una minoranza, l’ascesa della retorica dello sterminio e l’azione di un “crimine” stato.”
Successivamente, le rivendicazioni relative ad altre grandi tragedie del XX secolo, come l’Holodomor (la carestia ucraina su larga scala del 1932-1933, riconosciuta come genocidio dal Parlamento francese nel 2023), gli atti violenti dei Khmer rossi cambogiani e anche il massacro degli Herero e dei Nama della Namibia nel 1904-1908 (dal 50% all’80% della popolazione assassinata dai coloni tedeschi) ha portato al riconoscimento internazionale. Tanto che, nel tempo, ha preso piede quella che l’avvocato Philippe Sands, autore di East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity , ha descritto come una “gerarchia informale”, facendo del genocidio il “crimine dei crimini” e comportando a sua volta un aumento delle richieste di riconoscimento.
Democrazie riluttanti
Il rischio di genocidio è diventato un argomento nei principali conflitti geopolitici, spesso invocato per giustificare l’intervento militare. È stato il timore del genocidio di Bengasi che Francia e Regno Unito hanno avanzato per giustificare l’intervento in Libia nel 2011. La Convenzione del 1948 contiene all’articolo 1 l’impegno a prevenire e punire questo crimine, e quindi l’obbligo di agire quanto prima, quando viene identificato un massacro genocida. Ma avendo imparato dai fallimenti degli ultimi decenni, le democrazie occidentali sono sempre più riluttanti a intervenire all’estero, anche solo per porre fine a un genocidio.
Affermando di aver lanciato la guerra contro l’Ucraina con l’obiettivo di fermare un “genocidio” nel Donbass, il presidente russo Vladimir Putin ha cercato sia di galvanizzare la sua opinione pubblica sia di rivoltare la retorica dell’Occidente contro se stesso. Questa volta, il Sudafrica persegue altri obiettivi davanti alla Corte Internazionale di Giustizia: dimostrare sia i doppi standard degli alleati di Israele nei confronti della Palestina, sia l’ostinata impotenza dell’Occidente, che condannerebbe la giustizia internazionale a girare a vuoto per un tempo indefinito.